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MATRIMONIO
 

A norma del diritto civile, il matrimonio è un negozio di natura del tutto caratteristica con contenuto tipico, cioè predeterminato nella sostanza e negli effetti. La sua specificità rispetto agli altri negozi deriva dal fatto che, pur avendo alla base una struttura contrattuale, evidenziata dall'elemento indispensabile consistente nello scambio del consenso nuziale, è previsto in esso un ulteriore fattore fondamentale, costituito dall'assenso del celebrante al citato incontro di volontà degli sposi. Elementi essenziali del matrimonio, la cui mancanza ne determina addirittura la insussistenza, sono: la diversità di sesso tra gli sposi, la loro dichiarazione consensuale, la celebrazione rituale, cui inerisce l'assenso sopra accennato. Sono invece requisiti di ammissibilità quelle qualità o circostanze mancando le quali sussistono gli impedimenti matrimoniali: p. es., l'età minima (1.8 anni sia per l'uomo che per la donna, riducibili a 16 per entrambi), l'assenza di stretta parentela tra gli sposi, la loro libertà di stato, cioè la mancanza di precedente vincolo matrimoniale per uno di essi, l'assenso dell'esercente patria potestà per i minori e così via. I requisiti di validità del negozio consistono prevalentemente nell'assenza di taluni fattori che, se presenti, renderebbero annullabile il matrimonio: l'infermità mentale di uno degli sposi, i vizi che possono inficiare il consenso (violenza o errore sulla persona), l'impotenza dello sposo che per avere tale effetto invalidante deve essere permanente e anteriore alle nozze. Il difetto di requisiti suddetti può essere causa di opposizione preventiva, esperibile da parte dei genitori degli sposi, dagli ascendenti e collaterali nel terzo grado, dal coniuge dello sposo vincolato da precedente matrimonio, dal tutore e dal curatore per gli incapaci; o a impugnazione successiva del negozio, al fine di ottenerne l'annullamento o lo scioglimento. Il 18 die. 1970 è entrata in vigore in Italia la 1. sullo scioglimento del matrimonio (divorzio). Il diritto vigente conosce tre tipi fondamentali di matrimonio. a) II matrimonio civile, celebrato pubblicamente dinanzi a un uff. di stato civile nella casa comunale. Presuppone la formalità preliminare della pubblicazione, a cura dello stesso ufficiale, attuata mediante affissione, alla porta della casa comunale, d'un atto indicante il nominativo degli sposi e previo accertamento circa la sussistenza degli elementi e requisiti essenziali e circa l'inesistenza di impedimenti. La celebrazione del matrimonio consiste nella manifestazione della volontà di entrambi gli sposi di volersi unire in, consenso che può essere esternato con ogni mezzo, e nella dizione solenne da parte del celebrante, che, a sua richiesta, ha ricevuto dagli sposi il consenso nuziale, della formula con la quale egli li dichiara uniti in matrimonio. È obbligatoria altresì la presenza di due testimoni e la lettura degli art. 143, 144 e 145 del C.C. da parte del celebrante. Al consenso matrimoniale non possono venir apposte clausole: in tale evenienza l'ufficiale di stato civile deve rifiutarsi di celebrare il matrimonio; ma se il rito sia egualmente avvenuto, le clausole si hanno per non apposte. La prova del matrimonio può essere fornita a mezzo dell'atto, steso nell'apposito registro, b) II matrimonio concordatario, introdotto dalla 1. 27 mag. 1929 n. 847 dopo il compromesso raggiunto con la Chiesa cattolica nel Concordato dell'I 1 febb. 1929, prevede la celebrazione con le forme del rito canonico, dinanzi a un min, del culto cattolico, che, ai fini dell'ordinamento it, assume le funzioni di uff. di stato civile. Presuppone la procedura regolata dalle stesse norme che per il matrimonio civile. La celebrazione avviene con lo stesso rito di quest' ultimo, ivi compresa la lettura dei nominati articoli del C.C. Caratteristica essenziale di tale forma celebrativa, oltre al fatto che essa s'inserisce nel rituale sacramentale del matrimonio canonico, è l'obbligo di trascrizione successiva dell'atto nei registri dello stato civile: codesta trascrizione ha valore costitutivo, sicché, in mancanza, il matrimonio si considererà non avvenuto. Nel febbraio 1982, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del concordato tra la Santa Sede e l'Italia. Le norme riguardano le sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni concordata-ri, l'efficacia delle dispense pontificie e le nozze dei minori, e) II matrimonio acattolico, da celebrarsi, in parallelismo con il rito concordatario, dinanzi a un min. d'uno dei culti non cattolici autorizzati. È regolato dalla 1. 24 giù. 1929 n. 1159: valgono le regole generali sopra indicate in ordine alla pubblicazione, all'accertamento degli impedimenti, alle opposizioni, alla forma celebrativa. Vige inoltre l'obbligo di trascrizione come per il matrimonio concordatario. Quando il matrimonio sia celebrato all'estero da cittadini it., ci si può servire della forma rituale valevole per il paese nel quale il matrimonio è celebrato. Gli stranieri possono sposarsi in Italia a mezzo di una delle tre specie sopra rammentate: è soltanto prescritta al riguardo la presentazione d'un nulla osta rilasciato dall'autorità competente del loro paese. Il matrimonio per procura, nel quale uno degli sposi può farsi sostituire da un rappresentante, che presta il consenso per conto dell'assente è una forma che trova applicazione solo in casi tassativi. Le convenzioni matrimoniali sono contratti con i quali gli sposi regolano il regime patrimoniale della famiglia cui da vita il matrimonio. Nel diritto penale è prevista specificamente la categoria dei delitti contro il matrimonio, che contemplano innanzi tutto la bigamia, reato consistente nella violazione del principio monogamico, cui sono informate le società occid. e tutte le altre società a regime collettivistico, e che si vuole tutelare con sanzione piuttosto severa; inoltre l'induzione fraudolenta al matrimonio. [ZZI II matrimonio cristiano. Nella fede cattolica, il matrimonio si definisce: « unione maritale dell'uomo con la donna, tra persone legittime, per una inseparabile comunanza di vita » (Catechismo Romano). Il fine cui esso mira è duplice: 1) generazione ed educazione della prole; 2) completezza della persona o mutuo aiuto dei coniugi. Proprietà essenziali del matrimonio cristiano sono la sua unità, che esclude la poligamia e la poliandria e la sua indissolubilità. La indissolubilità si intende solo per il matrimonio rato, ossia celebrato e consumato. Essendo un contratto elevato alla dignità di sacramento, il matrimonio può essere invalidato da ogni difetto capace di inficiare essenzialmente sia il contratto che il sacramento (mancanza di libertà, errore di persona o dei fini essenziali, mancanza di intenzione o di forma, incapacità dei contraenti, ecc). Il sacramento del matrimonio si celebra dinanzi al proprio parroco con la presenza di due testimoni; se possibile, prima o durante la celebrazione della Messa, dopo la lettura del Vangelo e la omelia del sacerdote. CZU Matrimonio in extremis. In caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, si può procedere alla celebrazione nuziale con omissione delle formalità preliminari. Gli sposi devono giurare che non esistono impedimenti dirimenti tra loro e l'uff. di stato civile deve certificare di aver accertato il pericolo di morte (art, 101 del C.C.).